REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Città di Shanghai
SFRUTTAMENTO delle POTENZIALITA’ del MERCATO CINESE ATTRAVERSO la COSTITUZIONE di FOREING TRADING COMPANIES (FTCs) nell’AREA del WAIGAOQIAO (WGQ), la PIU’ IMPORTANTE FREE TRADE ZONE della CINA
Il recente ingresso della Repubblica Popolare Cinese nella World Trade Organization (WTO) ha segnato l’inizio di una nuova fase dell’economia cinese e soprattutto di una partecipazione attiva della Cina all’economia mondiale con una relativa accelerazione delle riforme fiscali/normative, a cui è seguito un ridimensionamento del ruolo del governo nell’economia, il tutto nel rigoroso rispetto del vincolo di salvaguardia dell’ordine sociale, facendo diventare, quindi, la Cina un mercato dalle infinite potenzialità.
Quello che mi preme in questa sede portare alla Vostra attenzione sono le c.d. Free Trade Zone (FTZ) il cui termine inglese viene utilizzato per indicare le “zone franche”.
Dette zone rappresentano delle “oasi” in cui le condizioni legislative ed i limiti posti all’iniziativa economica privata (soprattutto straniera) vengono notevolmente allentati al fine di costituire appetibile richiamo nei confronti degli operatori economici, sebbene anche le condizioni richieste nelle altre zone-distretti siano tutt’altro che penalizzanti.
Per il volume degli investimenti raccolti e per la più lunga sperimentazione che il sistema della FTZs ha potuto godere, WGQ rappresenta la più importante FTZ della Cina.
La WGQ è la più vasta zona franca della Cina situata a 20 km da Shanghai (la città economicamente e tecnologicamente più avanzata) all’interno della c.d. Pudong New Area.
In quanto zona franca approvata dal governo centrale, la WGQ non dipende dalle autorità che governano la Pudong New Area, bensì è gestita da un organismo amministrativo locale ed autonomo, la Waigaoqiao Free Trade Zone Administration.
All’interno della zona in oggetto è concessa la costituzione di FTCs (Foreign Trading Companies), società ad intero capitale straniero (senza partner locali) che non prevedono ingenti capitalizzazioni.
Le FTC costituite nell’area di WGQ possono svolgere le seguenti attività:
- commercio internazionale;
- commercio interno;
- commercio di transito;
- magazzinaggio di prodotti;
- semplice attività di lavorazione;
- attività produttiva;
- servizi di consulenza commerciale;
- servizi post-vendita;
- organizzazione di fiere.
È opportuno in questa sede esemplificare uno dei possibili modi di sfruttamento economico della WGQ con la struttura societaria di una FTC, invece che con le strutture societarie internazionali tipiche (Equity Joint Venture o Contractual Joint Venture), in particolare nel settore dell’import/export al fine di concretizzare sia le opportunità economiche sia le modalità organizzative societarie della FTC costituita in una Free Trade Zone.
La FTC è autorizzata ad effettuare autonomamente, ovvero senza l’intervento di una I/E Company (necessaria per svolgere attività di import/export sul territorio cinese) le attività di import/export, ovvero l’acquisti e la vendita di beni al di fuori del territorio cinese senza alcun obbligo di transito delle merci attraverso l’area di WGQ.
Comunque, qualora le merci dovessero transitare attraverso la WGQ, la FTC non sarebbe tenuta ad effettuare il pagamento di dazi e VAT (la nostra IVA) in quanto le merci non verrebbero importate in Cina, ma semplicemente registrate in ingresso ed uscita presso la dogana.
A tale opportunità si deve aggiungere la possibilità per le FTC di svolgere attività produttive aventi ad oggetto sia materie prime o semilavorati importati dall’estero sia acquistati in Cina. La lavorazione potrebbe avvenire anche all’interno del magazzino franco ed avere ad oggetto merci importate e non ancora nazionalizzate oppure merci acquistate sul territorio cinese e già sdoganate; mentre non è ipotizzabile un processo produttivo misto che coinvolga sia materie prime o semilavorati cinesi (quindi non ancora sdoganati per l’esportazione) sia merci estere (quindi non ancora nazionalizzate).
Quindi, da un punto di vista strettamente pratico è possibile importare materia prima, creare il prodotto nell’area in oggetto e successivamente esportarlo senza dover pagare alcun dazio doganale e VAT (in quanto la materia prima ed il prodotto non entrano e non escono mai nel e dal territorio cinese) e allo stesso tempo poter usufruire di una forza lavoro a costo altamente vantaggioso, nonché (per il WGQ) di una posizione strategica di notevole importanza per quanto riguarda la logistica ed i trasporti sia della materia prima sia del prodotto finito.
Questa possibilità e gli altri numerosi modi di sfruttamento dell’area WGQ, comprese le relative modalità operative, rendono possibili interessanti opportunità di triangolazione che verranno sempre più sfruttate dai nostri industriali e da tutti coloro che vorranno acquisire competitività sul mercato internazionale.
Addentrandoci nella procedura di costituzione di una FTC, si rileva che la stessa deve avere un capitale sociale minimo di 200,000 USD, interamente conferito in contanti entro 6 mesi dalla data di costituzione e deve avere la propria sede legale nell’area WGQ, dove quindi bisogna prendere in locazione un ufficio.
Inoltre, occorre sottolineare che tutte le FTC costituite a WGQ godono della possibilità di prendere in locazione un ufficio nell’area della Municipalità di Shanghai che, in molti casi, risulta prerogativa indispensabile, considerata la distanza fra l’area di WGQ ed il centro di Shanghai.
Tuttavia, occorre rilevare che al fine della completa operatività della FTC, in particolare per lo svolgimento di attività di import/export, il capitale sociale dovrà essere interamente versato prima dell’iscrizione della società presso le autorità doganali.
La procedura di costituzione di una FTC richiede circa 5 settimane di tempo, dal momento in cui tutta la documentazione necessaria sia stata predisposta e consegnata alle autorità competenti e si conclude con l’ottenimento della Business Licence.
Dopo la sua costituzione dovranno essere espletate una serie di procedure ai fini della registrazione della FTC presso le autorità fiscali, il Foreing Exchange Bureau, le autorità doganali ed alle altre autorità dipendentemente dall’attività che si vuole svolgere con la FTC.
Tali procedure di registrazione richiedono circa un mese di tempo per poter essere completate. Nel frattempo dovranno essere aperti i conti della FTC ed il conto capitale, dove dovrà essere depositato il capitale sociale.
Al fine di rilevare il sempre più crescente interesse verso il mercato straniero, ed in particolare verso la Cina, da parte del nostro Governo, sembra necessario porre alla vostra attenzione la sentenza della Cass. penale n. 13712 del 14 aprile 2005 e la Legge del 31 marzo 2005 n. 56.
Ai sensi della Cass. penale sono italiane anche le T-shirt e le felpe prodotte in Cina. Ovvero, l’imprenditore italiano che delocalizza il processo produttivo, facendo fabbricare all’estero la propria merce per sfruttare il minor costo del lavoro, può stampare la bandiera italiana sull’etichetta ed usufruire del marco “made in Italy”, non commettendo il reato di commercializzazione di prodotti con indicazione di origine o provenienza “falsa” o “fallace”.
Dal punto di vista dei giudici della Cass., la qualità italiana dipende dall’affidabilità tecnica del produttore, che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo, ed è, quindi, assicurata dalla materia prima e dalla tecnica produttiva usate indipendentemente dall’ambiente territoriale dove il processo produttivo si svolge.
Occorre, comunque, notare che tale argomentazione non può essere estesa anche per i prodotti agricoli o alimentari, per i quali vi è un inscindibile legame tra la loro origine geografica o territoriale e la qualità del prodotto stesso.
Con la legge n. 56 del 31 marzo 2005, il Governo ha previsto: la costituzione di sportelli unici all’estero, al fine di rendere più efficace l’azione svolta dai diversi soggetti operanti all’estero per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; la creazione di strutture statali o regionali, avvalendosi dell’ICE e di Sviluppo Italia s.p.a., relativamente all’attività di formazione per l’attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all’estero e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese.
Sembra, quindi, palese constatare la volontà del Governo italiano di sostenere l’internazionalizzazione delle imprese al fine di conferire maggiore competitività al nostro Paese sul mercato internazionale.
Certamente questa non è la sede per individuare tutti i possibili vantaggi che potrebbero derivare dalla costituzione di una FTC diretta ad organizzare eventi fieristici nel WGQ, così come per l’approfondimento sulle molte altre forme giuridiche percorribili per investimenti sia di tipo autonomo ed individuale sia collaborativi e di partnership con imprese cinesi, mancando gli opportuni e specifici studi di mercato e giuridici necessari per valutare l’opportunità di tali operazioni, ma deve essere intesa solamente come uno spunto di riflessione per tutti coloro che intendano investire, ricercare nuovi mercati e poter produrre con costi concorrenziali prima di essere schiacciati, anche nel mercato interno, dai prodotti provenienti dal nuovo oriente.