In tema di responsabilità medica per errata esecuzione di un intervento di protesi, è importante valutare una serie di questioni preliminari, al fine di inquadrare correttamente la vicenda e di agire in modo mirato, così da tutelare efficacemente gli interessi del cliente.

  • In primo luogo, è necessario valutare se l'intervento sia stato eseguito in regime d'urgenza o fosse stato adeguatamente programmato;
  • In secondo luogo, è necessario valutare se sono stati previamente analizzate e valutate le possibili alternative di esecuzione dell'intervento, anche in relazione all'età ed allo stato di salute generale della paziente;
  • Infine, va valutata la competenza, anche potenziale, dello staff medico.

In una delicata vicenda posta all'attenzione del Nostro Studio, conclusasi positivamente con pregevole ordinanza del Tribunale di Avellino, una Signora in età avanzata lamentava il mancato risultato sperato a seguito di un intervento di protesi all'anca, chiedendoci di valutare la sussistenza di eventuale colpa medica.

La vicenda

Dalla CTP espletata dallo specialista ortopedico e dal medico legale, è emersa innanzitutto che la paziente si fosse sottoposta a numerosi esami pre-operatori presso una nota struttura specializzata, e che l'intervento fosse stato adeguatamente programmato, non essendovi alcun motivo di urgenza.

Emergeva altresì dalla CTP che l'intervento era stato eseguito con una tecnica operatoria inadeguata rispetto alle condizioni di salute della paziente, tanto che aveva causato un ingente danno biologico, non potendo più, la paziente, camminare senza ausili.

Introdotta la controversia con ricorso ex art 696bis, il CTU confermava la Nostra tesi, concludendo per la sussistenza di un errore medico, documentato anche dagli esami grafici, producente una impossibilità di guarigione nei tempi e nei modi corretti con persistenza di corteo sintomatologico dominato da dolore con impedimento funzionale completo.

La decisione del Tribunale

Ugualmente, il Tribunale di Avellino, adito con ricorso ex art.702bis cpc nel merito, confermava le risultanze della CTU, evidenziando gli elementi su cui si deve basare l'esame del magistrato affinchè possa accertarsi la sussistenza della responsabilità medica, ed infatti si legge nell'Ordinanza del 5/06/2017 del Tribunale di Avellino, quanto segue:

"In definitiva, si produceva un errore tecnico di esecuzione occorso durante l’intervento di preparazione e posizionamento della protesi con carente formulazione e inadeguata pianificazione dell’azione e di alternative. Può quindi parlarsi di errore diagnostico, prognostico e terapeutico caratterizzato da un’errata o tardiva individuazione della condizione patologica che ha condotto il chirurgo a sottovalutare le possibili complicanze, quello di prognosi identificabile con la mancata adozione di cautele e misure preventive, quelli terapeutici ed infine per un errore di scelta o di esecuzione del trattamento chirurgico, determinatosi per una condotta di tipo attivo derivante da un errore di scelta del tipo di tecnica adottata ed omissivo per la mancata realizzazione di un trattamento necessario ad emendare anche parzialmente l’errore e/o le conseguenze, queste ultime sia durante l’intervento stesso che nel periodo successivo con una programmazione di revisione chirurgica.
La condotta dei sanitari deve, pertanto, ritenersi censurabile poiché rientrando nelle capacità, nelle competenze e nelle conoscenze professionali specifiche ad una struttura qualificata ed accreditata con professionisti ortopedici avrebbe potuto e dovuto far adottare una pianificazione più accorta con cautele, misure preventive, tecniche, alternative, programmazioni e rimedi nei tempi e nei modi corretti.
Una condotta corretta nei modi sopra evidenziati avrebbe evitato le conseguenze più pregiudizievoli con elevato indice di probabilità"

 

In sostanza, quindi, il Giudice ha evidenziato che nel caso in esame il Chirurgo, pur avendo o dovendo avere le capacità e conoscenze tecniche necessarie per l'intervento eseguito, non ha individuato correttamente la tecnica operatoria da adottare nel caso specifico, nè  ha provveduto ad emendare le conseguenze negative dell'intervento, nè in sede di intervento stesso nè programmando un eventuale reintervento, accertando quindi l'esistenza di colpa medica e condannando il resistente al risarcimento del danno biologico causato dalla propria imperizia.

Avv. Anna Paesano

 

 

 


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