La procedura di pignoramento ex art. 2929 bis Codice Civile è uno strumento valido ed efficace per tutelare le ragioni dei creditori in caso di tentativi di "evasione" dai propri obblighi da parte dei debitori, allorquando questi ultimi tentino di rendersi impossidenti, depauperando il proprio patrimonio immobiliare.

E' importante tuttavia muoversi tempestivamente, visti gli stringenti limiti temporali imposti dalla normativa.

E' interessante valutare la questione dell'intervento senza titolo da parte di un terzo, diverso dal creditore procedente, in una procedura instaurata ai sensi dell'art. 2929 CC, in considerazione della peculiarità della procedura stessa, degli interessi in gioco e della ratio legis.

La Vicenda

Si poneva all'attenzione del Ns studio una interessante vicenda: un'impresa edile aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione presso un privato, tuttavia quest'ultimo non provvedeva al pagamento del dovuto.

Dopo i primi solleciti, il privato contestava l'esecuzione dei lavori, sollevando prima giudizio di ATP, poi giudizio di cognizione per l'accertamento dei vizi dell'opera. L'impresa edile si costituiva a mezzo del sottoscritto proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del dovuto.

Nelle more, si procedeva a monitorare la situazione patrimoniale del debitore, e si scopriva che quest'ultimo aveva venduto tutte le sue le proprietà, ed aveva, di recente, donato l'ultima proprietà in suo possesso a dei familiari.

Su quest'ultimo immobile donato era stato tempestivamente proposto un pignoramento immobiliare da parte di un altro creditore, eseguito ai sensi dell'art. 2929bis c.c.

Si poneva quindi l'emergenza di tutelare il credito del nostro cliente, e l'ultima speranza era l'intervento, pur non avendo ancora il titolo esecutivo, ma risultando comunque il credito dalle scritture contabili autenticate, nella procedura di pignoramento.

Il debitore proponeva opposizione avverso l'intervento, eccependo che la peculiarità della disciplina non consentiva l'intervento senza titolo

Le argomentazioni

L'art. 2929 bis cpc, al I comma così dispone:

“Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.”


Quindi, i requisiti per l'intervento nella procedura sono:
1- essere creditori ammessi all'intervento (e quindi ex art 499 cpc)
2- avere un credito anteriore
3- depositare il ricorso in intervento entro un anno dalla trascrizione
della donazione.

La norma non prevede espressamente la previa esistenza di un titolo, che invece è prevista soltanto per il creditore procedente.

Il dibattito va risolto a vantaggio della soluzione estensiva, in primo luogo in ossequio al dettato normativo (art.12 preleggi), che non limita l'intervento ai creditori muniti di titolo esecutivo ma riferendosi genericamente all'intervento ed ai creditori estende all'ipotesi di cui al suddetto articolo le norme ordinarie in tema di intervento.

In secondo luogo, sebbene vi sia chi ritiene che possano intervenire nell'esecuzione promossa in base a tale norma solo coloro che avessero i requisiti di cui al primo comma della norma stessa, la soluzione estensiva (che tutela i creditori che hanno sequestrato il bene pignorato, i creditori garantiti da pegno o da prelazione risultante da pubblici registri ovvero titolari di somme di denaro risultanti da scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.) è  stata preferita dalla dottrina proprio perchè i creditori muniti dei requisiti di cui all'art. 499 c.p.c. sono considerati, proprio ex art. 499 c.p.c., meritevoli di una particolare tutela. (si veda G. Finocchiaro in Guida al diritto num 31/2015 pag. 66 allegato doc. 3 – richiamato anche da Antonio Mondini in “il nuovo art. 2929 bis c.c. in tema di espropriazione di beni oggetto di atti a titolo gratuito: spunti di carattere processuale.”)

L'intervento ex art. 499, comma 1, c.p.c. si risolve, pertanto ai sensi dell'art. 499, comma 2, c.p.c., nella legittimazione a partecipare alla distribuzione del ricavato, o quantomeno nell'accantonamento delle somme anche in favore del creditore intervenuto, salvo poi verificare al momento della distribuzione se lo stesso abbia o meno ottenuto un titolo esecutivo.

Nel caso di specie, era pendente la domanda riconvenzionale, con la quale si era chiesta l'accertamento del credito e la condanna al pagamento.

Il Provvedimento

Il G.E. della V sez. Civ. del Tribunale di Napoli, in accoglimento delle Nostre argomentazioni, con ordinanza pregevolmente motivata, tra le varie motivazioni così statuiva:

[omissis...] ritenuto che sia la ratio del nuovo istituto - vale a dire la possibilità per i creditori di non dover esperire necessariamente l’azione revocatoria dell’atto di trasferimento a titolo gratuito posto in essere dal proprio debitore se, avuto riguardo alle circostanze di tempo e alle modalità, risulti palese l’intento del debitore di recare pregiudizio ai creditori tutti - sia la ratio della norma di cui all’art 499 c.p.c. – e cioè tutelare anche i creditori muniti di una fondata aspettativa di credito, anche se non ancora di un titolo esecutivo – inducano a ritenere ammissibile l’intervento perché all’obiezione per la quale in ipotesi del genere non sarebbe ammissibile il riconoscimento del debito da parte dell’esecutato è possibile rispondere evidenziando come, comunque, esclusa la possibilità (invero remota) che il creditore possa giovarsi del riconoscimento del debito da parte del debitore, resta la possibilità per il creditore intervenuto non titolato di veder tutelata la propria aspettativa di credito con l’accantonamento della quota astrattamente spettantegli in fase distributiva, nel tempo occorrente per ottenere il titolo esecutivo; [omissis...]


In questo modo, si è riusciti a tutelare l'ingente credito della ditta appaltatrice, che in mancanza del tempestivo intervento avrebbe visto inevitabilmente perso il suo credito

Avv. Luigi Martino

 

 

 


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