In caso di furto della merce, sussiste la responsabilità (oggettiva) del vettore. Diversamente, non vi è presunzione di responsabilità dello spedizioniere, tuttavia è fondamentale inquadrare preliminarmente la figura di quest'ultimo, posto che in caso di c.d. "spedizioniere - vettore" ex art.1741 Cod. Civ, anche lo spedizioniere può trovarsi a rispondere dell'avaria del carico.

Laddove invece venga dimostrato, nel corso del giudizio, la stipula di un contratto di spedizione, lo spedizioniere risponderà solo di eventuali inadempimenti relativi al mandato ricevuto, e non sarà responsabile della perdita del carico.

In tal senso, la sentenza 9401/2016 della II Sez. Civile del Tribunale di Napoli ha deciso una delicata questione sorta per il furto di un carico di circa 20.000 Kg di pistacchi, riconoscendo la responsabilità esclusiva del vettore, ed escludendo la responsabilità dello spedizioniere Nostro cliente.

La vicenda

La vicenda trae origine dal furto di un carico di pistacchi, avvenuto dopo le pratiche di sdoganamento, e prima della consegna a detino, per la precisione si è riusciti a circoscrivere l'evento del furto allorquando il container, preso in carico da un vettore terrestre, era parcheggiato per la notte presso un terminal.

L'attore, lamentando un danno di oltre 105.000,00€, citava in giudizio:

  1. Lo spedizioniere, nostro cliente, assumendo che lo stesso si era occupato anche del trasporto, e che quindi rivestisse la qualità di "spedizioniere-vettore"
  2. Il vettore terrestre, sulla base della responsabilità ex recepto prevista dall'art.1693 cc
  3. Il terminal, sulla base del rapporto di custodia

Relativamente al rapporto tra spedizioniere ed attore, quest'ultimo sosteneva di non aver mai avuto rapporti con il vettore, e di aver richiesto allo spedizioniere di occuparsi del trasporto, con conseguente assunzione da parte di quest'ultimo stesso della responsabilità del trasporto, ai sensi dell'art. 1741 Cod. Civ.

La decisione

Risolte le questioni preliminari e di Giurisdizione del Giudice Italiano, il Giudice, dopo aver escluso la responsabilità del Terminal per aver quest'ultimo dimostrato di aver adoperato tutte le cautele possibili per evitare il furto, ha esaminato la figura dello spedizioniere, con un breve ed interessante excursus sulla figura dello spedizioniere:

Più complessa è la questione relativa alla legittimazione passiva dello spedizioniere Quest’ultima, infatti, ha sostenuto in giudizio di aver svolto solo attività di spedizioniere e non di trasportatore, con conseguente esonero dall'obbligo di custodia della merce, anche in via accessoria. Secondo parte attrice, invece, la Spedizioniere s.r.l. ha assunto anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ.. A norma dell'art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è un mandato col quale "lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie"; si tratta, come da pacifico insegnamento anche della dottrina, di un mandato senza rappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto di trasporto, si porranno a suo carico gli obblighi del vettore (ipotesi dello spedizioniere vettore, di cui all'art. 1741 c.c.).
La tesi sostenuta in giudizio dalle società istanti non risulta sufficientemente dimostrata. [omissis...].
In definitiva, va escluso che nella fattispecie in esame ricorrano gli estremi dello spedizioniere vettore di cui all’art. 1741 c.c., con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria avanzata nei riguardi della Spedizioniere s.r.l..

 

La prova della qualità assunta dallo spedizioniere, anche in considerazione della necessarietà forma scritta ad probationamem del contratto di trasporto, spetta all'attore.

In mancanza, lo spedizioniere sarà responsabile soltanto per l'eventuale inadempimento all'obbligazione di spedizione, inquadrata nel mandato, e quindi di stipulare, per conto del proprietario della merce, un contratto di trasporto con un terzo trasportare al fine di far giungere le merci a destinazione.

Infine, il Giudice ha condannato il vettore terrestre al risarcimento del danno patito, limitando però il danno alla misura di 1€ per Kg, come da disposizioni di legge

 

Avv. Luigi Martino

 

 

 


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