Mancata diagnosi prenatale di malformazione del feto - Risarcibilità del danno a prescindere dalla possibilità di aborto

Abbiamo di recente affrontato una delicata questione riguardante la mancata diagnosi, in epoca prenatale, di una malformazione fetale. La fattispecie sottoposta alla nostra attenzione non presentava gli elementi per consentire l'aborto terapeutico, nondimeno la malformazione invalidante è stata scoperta solo dopo la nascita del bambino. I genitori hanno diritto al risarcimento?

La risposta è tutt'altro che semplice, tuttavia è positiva.

Per far avere un degno risarcimento ai genitori abbiamo dovuto impostare il tutto nell'alveo della violazione del diritto all’informazione, che nel caso di specie ha assunto una autonoma connotazione, che prescinde ed è differente dal danno alla salute.


La più recente Giurisprudenza di legittimità, giunta a maturazione dopo una attenta elaborazione, è ormai unanime nel riconoscere autonoma rilevanza al diritto all’informazione dei coniugi, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art.2059 Cod. Civ.

[…] Del resto, l’omessa informazione è solo in poche occasioni premessa causale della lesione del diritto alla salute […] E’ innegabile, invece, che la sua lesione dia luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.2059 cod civ.[...]


Similmente, già Cass 2015, in motivazione: ”Questa corte di recente ha avuto modo di ribadire che […] l’inadempimento dell’obbligo di informazione assume autonomo rilievo nel rapporto contrattuale, a prescindere dalla correttezza o meno del trattamento sanitario o dalla prova che il danneggiato avrebbe rifiutato l’intervento se adeguatamente informato”
Ancora sul punto, in motivazione, Cass.2013: “Parzialmente fondato è anche il quinto motivo di ricorso, che conviene qui esaminare in precedenza, rispetto al quarto. Non v'ha dubbio che il primo bersaglio dell'inadempimento del medico è il diritto dei genitori di essere informati, al fine, indipendentemente dall'eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere l'interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, anche materialmente, all'arrivo di un figlio menomato.”

La violazione del diritto all’informazione, costituzionalmente garantito per riflesso del diritto alla salute ed all’autodeterminazione, causato dagli errori diagnostici commessi nel caso di specie, non è danno in re ipsa, ma ha comportato l’impossibilità dei genitori a prepararsi psicologicamente ed economicamente alla nascita di un figlio malformato, posto che i coniugi/attori si sono trovati del tutto impreparati ad affrontare, sia psicologicamente, sia economicamente, la nascita di un neonato malformato, del tutto privati del loro legittimo diritto all’informazione

La risarcibilità del pregiudizio è ben presente anche nella giurisprudenza di merito, ad esempio la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 2014,

La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Brescia […] La Corte di Appello ha tuttavia riconosciuto che la mancata diagnosi prenatale e la mancata, corretta informazione della gestante avevano comunque causato ai due coniugi un danno risarcibile, rappresentato dalla compromissione del diritto dei genitori ad essere informati della malformazione del nascituro al fine di prepararsi, psicologicamente e materialmente, all’arrivo di un bambino menomato, ed ha quindi condannato l’azienda ospedaliera a corrispondere la minor somma di €60.000,00 alla D.M. e la minor somma di €40.000,00 al F.”.

Nel caso di specie anche laddove la malformazione fosse stata tempestivamente diagnosticata, la malattia non avrebbe avuto un decorso diverso, nè la madre avrebbe potuto abortire, mancandone i presupposti.

Tuttavia, sulla base dei principi sopra esposti ed operando una accurata ricostruzione del postparto, ed infine contestualizzando adeguatamente le  sofferenze sopportate dai genitori, è stato possibile ottenere un risarcimento in favore dei genitori, ed in danno dei sanitari che hanno, colposamente, omesso la diagnosi.

Avv. Anna Paesano


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