Divisione Ereditaria - unicità di stirpe - domanda unica di scioglimento della comunione "plurimasse"

In tema di domanda di divisione ereditaria, in caso di unicità di stirpe, può porsi la questione circa l'ammissibilità della domanda laddove in unico giudizio si chieda la divisione di più masse ereditarie.

La Giurisprudenza ha affermato che quando i beni in godimento provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma si creano tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza. Alla pluralità di titoli corrisponde la pluralità di masse ereditarie. 

E' possibile in questi casi procedere ad un'unica divisione soltanto qualora vi sia il c.d. “negozio di preunificazione”, che presuppone l'accordo di tutte le parti.

Tuttavia, in caso di mancato accordo, nulla vieta di proporre nello stesso giudizio la domanda di divisione giudiziale di più masse, purché queste siano tenute ben distinte l'una dall'altra, di modo che all'interno dell'unico giudizio si proceda alla formazione di più progetti divisionali, ciascuno dei quali tenga conto delle peculiarità del caso.

Il principio è ben descritto da ultimo nella sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione del 13 Luglio 2016 numero 17576,(ma già cass. 1962/1966) dalla quale emerge come “consolidato orientamento” la redazione di progetti divisionali multipli all'interno di un medesimo giudizio.

Nel giudizio all'esame della Cassazione viene proposta domanda di divisione giudiziale per la divisione ereditaria dei beni derivanti dalla successione del genitore e della zia, ai quali in corso di giudizio si aggiunse una terza massa consistente in alcuni beni provenienti da donazione.

Il giudice di primo grado in assenza di opposizione ebbe a procedere con un unico progetto divisionale.
Interposto gravame, la corte di Appello di Catania provvide invece a far approvare, previa rinnovazione della CTU, 3 (tre) progetti divisionali.
Ricorrevano per cassazione alcuni degli eredi, contestando per quel che interessa l'operato della Corte di Appello, che avrebbe dovuto attenersi a quanto statuito dal giudice di primo grado, ovvero alla redazione di un unico progetto divisionale, in mancanza di specifico gravame.

La corte di cassazione, nella parte motiva, conferma la correttezza dell'operato della Corte di Appello, in quanto il primo giudice si è effettivamente discostato dal principio indicato, infatti dopo aver premesso che:

“effettivamente emerge che la sentenza di primo grado, disattendendo il consolidato orientamento per il quale, in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna delle masse coinvolte....ha proceduto alla redazione ed approvazione di un unitario progetto di divisione [omissis...] Reputa il Collegio che effettivamente l'errore commesso dal Giudice di Merito il quale (si è discostato) dal richiamato principio delle divisioni plurimasse non possa essere emendato d'ufficio” 

La corte conclude poi rigettando il gravame, confermando i 3 progetti divisionali come operati dal CTU in grado d'Appello anche in considerazione che nella specie le quote erano tutte identiche.

Si evince pertanto la piena ammissibilità della domanda unica di divisione ereditaria di più masse, all'interno quindi di un unico giudizio.

Avv. Anna Paesano

 

 

 


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