Contratto di franchising - mancata previsione del recesso da parte dell'affiliato - ammissibilità del recesso ad nutum

In materia di Franchising, può capitare che il contratto (quasi sempre un modulo predisposto dal Franchisor), contenga delle clausole onerose per l'affiliato, prevedendo ad esempio lunghi tempi di preavviso per la disdetta e penali e costi eccessivi per le ipotesi di recesso anticipato.

Nel caso in esame, il contratto di franchising prevedeva l'ipotesi di recesso ad nutum per il solo Franchisor, senza nulla prevedere per l'affiliato.

L'affiliata nostra cliente aveva sempre e tempestivamente corrisposto tutti i canoni di affiliazione, tuttavia non ottenendo il riscontro sperato, inviava disdetta a mezzo raccomandata A/R ed interrompeva i pagamenti, a partire dal mese successivo a quello della disdetta.

La Vicenda

In conseguenza della disdetta, il Franchisor chiedeva dapprima in via stragiudiziale e poi a mezzo decreto ingiuntivo, il pagamento di tutti i canoni contrattualmente previsti fino alla scadenza naturale del contratto, e quindi per ulteriori 7 mesi successivi alla disdetta, sul presupposto della mancata previsione nel contratto di Franchising della possibilità per l'affiliato di recedere anticipatamente ed al di là delle scadenze già contrattualmente previste.

Dopo aver attentamente esaminato il contratto di franchising, a mezzo del Nostro studio l'affiliata proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.

I motivi 

L'opposizione si fondava sulla lettura combinata del contratto di affiliazione e della Legge 129/2004, che disciplina la fattispecie del contratto di Franchising, ed in particolare dall'art.3, che ne indica il contenuto minimo:

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. [...omissis...]
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;[...omissis...]
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Nel contratto di affiliazione era prevista la sola facoltà di recesso da parte del Franchisor, anche senza preavviso in caso di inadempimento dell'affiliato. Nulla era previsto in relazione alla facoltà di recesso dell'affiliato.

E’ fatto chiaro dal tenore letterale della norma quale dovesse essere il contenuto minimo del contratto, pertanto, in conseguenza del mancato rispetto della normativa, l'affiliata con l'opposizione a d.i. chiedeva in primo luogo la nullità del contratto ex art.1418 cc, in secondo luogo chiedeva la nullità parziale, e quindi l'estensione del recesso ad nutum e senza preavviso anche all'affiliato.

La decisione del giudice

Il Giudice di Pace di Napoli, II sez. Civ., accoglieva l'opposizione, annullando il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo la nullità parziale del contratto, così statuendo:

Ebbene l'opponente ha dedotto che il contratto di affiliazione commerciale ... sarebbe privo dei requisiti di cui all'art.3 l- 129/04 lett. g (condizione di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso) ed in particolare sarebbe nullo in violazione della citata legge e dell'art. 1418 cc, ed in ogni caso sarebbe ammissibile il recesso ad nutum da parte della società opponente. Effettivamente il contratto non prevede le condizioni di rinnovo, la durata minima e le modalità di recesso, ad eccezione della clausola risolutiva prevista dall'art.12 in favore dell'affiliante. La mancanza di tale requisito non può travolgere l'intero contratto, tuttavia, a fronte di tale carenza, si ritiene legittimamente esercitato il recesso con la racc.ta recapitata ..[omissis...]

Pertanto, essendo il decreto ingiuntivo fondato su fatture emesse dal Franchisor per periodi successivi alla disdetta, il Giudice revocava il decreto ingiuntivo emesso.

In questo modo l'affiliato ha potuto difendersi da un contratto che si è rivelato essere, al primo accenno di "patologia", abusivo ed ingiusto.

Avv. Luigi Martino


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